DPR 16 aprile 2013 n 62 Codice Disciplinare

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 aprile 2013, n. 62

Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici,
a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.

165.
Vigente al: 462013

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l’articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme

generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle

amministrazioni pubbliche”;

Visto, in particolare, l’articolo 54 del decreto legislativo n. 165

del 2001, come sostituito dall’articolo 1, comma 44, della legge 6

novembre 2012, n. 190, che prevede l’emanazione di un Codice di

comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni al fine

di assicurare la qualita’ dei servizi, la prevenzione dei fenomeni di

corruzione, il rispetto dei doveri costituzionali di diligenza,

lealta’, imparzialita’ e servizio esclusivo alla cura dell’interesse

pubblico;

Visto il decreto del Ministro per la funzione pubblica 28 novembre

2000, recante “Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche

amministrazioni”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 84 del 10

aprile 2001;

Vista l’intesa intervenuta in sede di Conferenza unificata di cui

all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella

seduta del 7 febbraio 2013;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione

consultiva per gli atti normativi nell’Adunanza del 21 febbraio 2013;

Ritenuto di non poter accogliere le seguenti osservazioni contenute

nel citato parere del Consiglio di Stato con le quali si chiede: di

estendere, all’articolo 2, l’ambito soggettivo di applicazione del

presente Codice a tutti i pubblici dipendenti, in considerazione del

fatto che l’articolo 54 del decreto legislativo n. 165 del 2001, come

modificato dall’articolo 1, comma 44, della legge n. 190 del 2012,

trova applicazione soltanto ai pubblici dipendenti il cui rapporto di

lavoro e’ regolato contrattualmente; di prevedere, all’articolo 5, la

valutazione, da parte dell’amministrazione, della compatibilita’

dell’adesione o dell’appartenenza del dipendente ad associazioni o ad

organizzazioni, in quanto, assolto l’obbligo di comunicazione da

parte del dipendente, l’amministrazione non appare legittimata, in

via preventiva e generale, a sindacare la scelta associativa; di

estendere l’obbligo di informazione di cui all’articolo 6, comma 1,

ai rapporti di collaborazione non retribuiti, in considerazione del

fatto che la finalita’ della norma e’ quella di far emergere solo i

rapporti intrattenuti dal dipendente con soggetti esterni che abbiano

risvolti di carattere economico; di eliminare, all’articolo 15, comma

2, il passaggio, agli uffici di disciplina, anche delle funzioni dei

comitati o uffici etici, in quanto uffici non piu’ previsti dalla

vigente normativa;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella

riunione dell’8 marzo 2013;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la

semplificazione;

E m a n a
il seguente regolamento:

Art. 1
Disposizioni di carattere generale



1. Il presente codice di comportamento, di seguito denominato

“Codice”, definisce, ai fini dell’articolo 54 del decreto legislativo

30 marzo 2001, n. 165, i doveri minimi di diligenza, lealta’,

imparzialita’ e buona condotta che i pubblici dipendenti sono tenuti

ad osservare.

2. Le previsioni del presente Codice sono integrate e specificate

dai codici di comportamento adottati dalle singole amministrazioni ai

sensi dell’articolo 54, comma 5, del citato decreto legislativo n.

165 del 2001.


Art. 2

Ambito di applicazione



1. Il presente codice si applica ai dipendenti delle pubbliche

amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto

legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il cui rapporto di lavoro e’

disciplinato in base all’articolo 2, commi 2 e 3, del medesimo

decreto.

2. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 54, comma 4, del

decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le norme contenute nel

presente codice costituiscono principi di comportamento per le

restanti categorie di personale di cui all’articolo 3 del citato

decreto n. 165 del 2001, in quanto compatibili con le disposizioni

dei rispettivi ordinamenti.

3. Le pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del

decreto legislativo n. 165 del 2001 estendono, per quanto

compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal presente codice a

tutti i collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di

contratto o incarico e a qualsiasi titolo, ai titolari di organi e di

incarichi negli uffici di diretta collaborazione delle autorita’

politiche, nonche’ nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo

di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in

favore dell’amministrazione. A tale fine, negli atti di incarico o

nei contratti di acquisizioni delle collaborazioni, delle consulenze

o dei servizi, le amministrazioni inseriscono apposite disposizioni o

clausole di risoluzione o decadenza del rapporto in caso di

violazione degli obblighi derivanti dal presente codice.

4. Le disposizioni del presente codice si applicano alle regioni a

statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano nel

rispetto delle attribuzioni derivanti dagli statuti speciali e delle

relative norme di attuazione, in materia di organizzazione e

contrattazione collettiva del proprio personale, di quello dei loro

enti funzionali e di quello degli enti locali del rispettivo

territorio.


Art. 3

Principi generali


1. Il dipendente osserva la Costituzione, servendo la Nazione con

disciplina ed onore e conformando la propria condotta ai principi di

buon andamento e imparzialita’ dell’azione amministrativa. Il

dipendente svolge i propri compiti nel rispetto della legge,

perseguendo l’interesse pubblico senza abusare della posizione o dei

poteri di cui e’ titolare.

2. Il dipendente rispetta altresi’ i principi di integrita‘,

correttezza, buona fede, proporzionalita’, obiettivita’, trasparenza,
equita’ e ragionevolezza e agisce in posizione di indipendenza e
imparzialita’, astenendosi in caso di conflitto di interessi.

3. Il dipendente non usa a fini privati le informazioni di cui

dispone per ragioni di ufficio, evita situazioni e comportamenti che

possano ostacolare il corretto adempimento dei compiti o nuocere agli

interessi o all’immagine della pubblica amministrazione. Prerogative

e poteri pubblici sono esercitati unicamente per le finalita’ di

interesse generale per le quali sono stati conferiti.

4. Il dipendente esercita i propri compiti orientando l’azione

amministrativa alla massima economicita’, efficienza ed efficacia. La

gestione di risorse pubbliche ai fini dello svolgimento delle

attivita’ amministrative deve seguire una logica di contenimento dei

costi, che non pregiudichi la qualita’ dei risultati.

5. Nei rapporti con i destinatari dell’azione amministrativa, il

dipendente assicura la piena parita’ di trattamento a parita’ di

condizioni, astenendosi, altresi’, da azioni arbitrarie che abbiano

effetti negativi sui destinatari dell’azione amministrativa o che

comportino discriminazioni basate su sesso, nazionalita’, origine

etnica, caratteristiche genetiche, lingua, religione o credo,

convinzioni personali o politiche, appartenenza a una minoranza

nazionale, disabilita’, condizioni sociali o di salute, eta’ e

orientamento sessuale o su altri diversi fattori.

6. Il dipendente dimostra la massima disponibilita’ e

collaborazione nei rapporti con le altre pubbliche amministrazioni,

assicurando lo scambio e la trasmissione delle informazioni e dei

dati in qualsiasi forma anche telematica, nel rispetto della

normativa vigente.


Art. 4

Regali, compensi e altre utilita’



1. Il dipendente non chiede, ne’ sollecita, per se’ o per altri,

regali o altre utilita’.

2. Il dipendente non accetta, per se’ o per altri, regali o altre

utilita’, salvo quelli d’uso di modico valore effettuati

occasionalmente nell’ambito delle normali relazioni di cortesia e

nell’ambito delle consuetudini internazionali. In ogni caso,

indipendentemente dalla circostanza che il fatto costituisca reato,

il dipendente non chiede, per se’ o per altri, regali o altre

utilita’, neanche di modico valore a titolo di corrispettivo per

compiere o per aver compiuto un atto del proprio ufficio da soggetti

che possano trarre benefici da decisioni o attivita’ inerenti

all’ufficio, ne’ da soggetti nei cui confronti e’ o sta per essere

chiamato a svolgere o a esercitare attivita’ o potesta’ proprie

dell’ufficio ricoperto.

3. Il dipendente non accetta, per se’ o per altri, da un proprio

subordinato, direttamente o indirettamente, regali o altre utilita’,

salvo quelli d’uso di modico valore. Il dipendente non offre,

direttamente o indirettamente, regali o altre utilita’ a un proprio

sovraordinato, salvo quelli d’uso di modico valore.

4. I regali e le altre utilita’ comunque ricevuti fuori dai casi

consentiti dal presente articolo, a cura dello stesso dipendente cui

siano pervenuti, sono immediatamente messi a disposizione

dell’Amministrazione per la restituzione o per essere devoluti a fini

istituzionali.

5. Ai fini del presente articolo, per regali o altre utilita’ di

modico valore si intendono quelle di valore non superiore, in via

orientativa, a 150 euro, anche sotto forma di sconto. I codici di

comportamento adottati dalle singole amministrazioni possono

prevedere limiti inferiori, anche fino all’esclusione della

possibilita’ di riceverli, in relazione alle caratteristiche

dell’ente e alla tipologia delle mansioni.

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